Fatturazione elettronica: le prime 5 domande più ricorrenti

Fatturazione elettronica: le prime 5 domande più ricorrenti

 

Con il 1 gennaio 2019 è ufficialmente entrata in vigore la fatturazione elettronica. Sebbene si sia cominciato a parlarne con largo anticipo, l’anno nuovo ha trovato impreparate molte delle realtà coinvolte lasciando numerosi dubbi ed interrogativi. Abbiamo raccolto le risposte alle domande che più frequentemente ci vengono rivolte in tema di fatturazione elettronica, in modo da cercare di colmare la maggior parte delle esigenze connesse.

Di seguito riportiamo le prime 5 più significative:

Domanda nr. 1 – Qual è la data di emissione, trasmissione e ricezione della fattura elettronica?

Come stabilito dal provvedimento 30 aprile 2018 l‘Agenzia delle Entrate ha specificato che la fattura elettronica si considera emessa nella data di emissione riportata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file XML trasmesso al Sistema di Interscambio. La data, invece, di trasmissione è quella evidenziata nella ricevuta di consegna messa a disposizione dal Sistema di interscambio contenente le indicazioni circa il buon esito del processo di controllo e di recapito o messa a disposizione del destinatario del file XML.

La data di trasmissione, anche a regime dal 1 luglio, dovrà coincidere con la data di emissione riportata nel file XML. Si precisa che, finché non si è in possesso della ricevuta di consegna, la fattura si considera non emessa. Nonostante la data inserita nella fattura e nonostante la trasmissione al Sistema di Interscambio, la fattura non potrà considerarsi emessa fintanto che il recapito al ricevente non abbia dato esito positivo.

La fattura si ha per ricevuta nel momento in cui risulta recapitata al destinatario oppure, alla data di presa visione della fattura stessa nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate in cui è depositata qualora il SDI non sia riuscito ad inviare l’e‐fattura al destinatario nonostante il superamento dei controlli. Come precisato da un comunicato stampa di Assosoftware del 14.01.2019, nel periodo transitorio, con riferimento alle fatture immediate, la data di emissione presente nel documento deve coincidere con la data di effettuazione dell’operazione.

NOTE: si veda anche provvedimento Agenzia Entrate n. del 30.04.2018, comunicato stampa Assosoftware del 14.01.2019 e articolo
Eutekne «Sul documento la stessa data in cui è effettuata l’operazione per le e‐fatture» del 15.01.2019

Domanda nr. 2 – Quando l’IVA diviene esigibile e quando detraibile con la fatturazione elettronica del 2019?

A seguito delle modifiche normative introdotte dal DL 50/2017, l’art. 19, comma 1 del DPR 633/72 prevede che il diritto alla detrazione IVA «sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto». Il diritto alla detrazione dell’Iva è esercitabile dal momento in cui si verifica, in capo al cessionario/committente, la duplice condizione (che deve essere contemporanea) di avvenuta esigibilità dell’imposta e formale possesso della fattura.

Per l’emittente la data di esigibilità dell’imposta combacia con la data di emissione apposta sulla fattura e risultante dal tracciato XML. Il momento di invio della ricevuta di consegna è asincrono rispetto all’invio del file al sistema, in quanto il Sistema di Interscambio si prende un periodo temporale che va da pochi minuti sino ad un massimo di cinque giorni per recapitare la fattura elettronica al destinatario.

Ne conviene che, la detrazione può avvenire solo successivamente alla registrazione della e‐fattura pertanto, non potendo registrare una fattura prima di averla ricevuta, per il cessionario/committente, la data da cui decorrono i termini di detraibilità dell’imposta coincide con quella di ricezione della fattura attraverso il canale telematico prescelto, oppure, dalla data di presa visione della fattura stessa nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate in cui è depositata qualora il SDI non sia riuscito ad inviare l’e‐fattura al destinatario nonostante il superamento dei controlli.

Il Decreto Fiscale della Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che è consentito a cessionari e committenti di esercitare, entro il giorno 16 di ciascun mese, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente. Unica condizione richiesta è che la fattura sia stata recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata.

NOTE: si veda anche articolo Eutekne «E‐fattura entro la liquidazione, nessuna sanzione per sei mesi» del 12.10.2018 e articolo «Per la
detrazione rilevante la data della fattura ricevuta» del 5.01.2019

Domanda nr. 3 – Cosa succede se non riesco ad inviare la fattura allo SDI entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione? Sono soggetto alle sanzioni per tardiva fatturazione elettronica?

Con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 e con la circolare 13/E del 2018 l’Agenzia Entrate ha precisato che, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, “si ritiene che il file fattura, … inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5‐bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472” Il Decreto Fiscale 119/2018 stabilisce che:

  • per il primo semestre 2019 (per i contribuenti mensili fino al 30.09) non si applicheranno sanzioni in caso di tardiva
    emissione effettuata comunque entro il termine di liquidazione dell’IVA di periodo;
  • le sanzioni saranno ridotte del 20% se la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese
    o trimestre successivo.
  • dal 1 luglio 2019 la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni dando, però,
    evidenza in fattura che la stessa è stata emessa in data diversa da quella di effettuazione dell’operazione. Le fatture
    dovranno essere trasmesse al SDI entro lo stesso termine di 10 giorni. La data di trasmissione allo SDI deve coincidere
    con la data di emissione.

NOTE: si veda anche Provvedimento Agenzia Entrate n.89757 del 30.04.2018, Circolare Agenzia Entrate n.13 del 2.07.2018 e articolo
Eutekne «E‐fattura entro la liquidazione, nessuna sanzione per sei mesi» del 12.10.2018

Domanda nr. 4 – Quali controlli effettua il Sistema di Interscambio?

Prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, il Sistema di Interscambio effettua una serie di controlli formali che riguardano la nomenclatura e l’unicità del file trasmesso, la presenza (all’interno del file) delle informazioni obbligatoriamente previste dall’art. 21 del DPR 633/72, la validità (ad esempio, l’esistenza in Anagrafe Tributaria della partita Iva del cedente/prestatore e del committente/cessionario ovvero del codice fiscale nel caso che quest’ultimo sia un consumatore finale) e la coerenza(coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota Iva e dell’imposta indicata in fattura) del contenuto.

Lo scarto si verificherà anche laddove il documento emesso in formato digitale rechi l’indicazione di un numero di partita Iva inesistente in Anagrafe Tributaria. Qualora, invece, la partita iva risulti cessata, lo SDI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: l’Agenzia Entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione. Il Sistema di Interscambio procederà allo scarto del documento anche qualora la fattura elettronica relativa a cessioni di beni o prestazioni di servizi non soggetti ad Iva non riporti al proprio interno l’indicazione circa la natura dell’operazione. La firma digitale non è obbligatoria ma, qualora fosse presente, il Sistema di Interscambio effettuerebbe controlli sulla validità del certificato con pena scarto della fattura in caso di cessata validità.

In caso di mancato superamento dei predetti controlli, viene recapitata, entro cinque giorni, una ricevuta di scarto del file al soggetto che ha trasmesso il documento. La comunicazione di scarto viene recapitata utilizzando il medesimo canale con cui è stato inviato il file al Sistema di Interscambio. A sua volta, il soggetto passivo avrà cinque giorni effettivi (non lavorativi) per trasmettere la e‐fattura corretta.

Il punto 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prevede che la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal Sistema di Interscambio si considerano non emesse.

Dovrebbe essere definitivamente scongiurato il rischio di scarto della fattura elettronica in caso di indicazione di identificativo fiscale
inesistente. Con un comunicato stampa del 28.12.2018, l’Agenzia delle Entrate ha resa nota, infatti, l’istituzione di un nuovo servizio che consente di controllare la presenza di Partita Iva e Codice Fiscale nell’Anagrafe Tributaria. Accedendo al portale «Fatture e Corrispettivi» sarà possibile caricare un file già predisposto contenente una lista dei soggetti per i quali si intende operare un controllo in merito agli identificativi fiscali, o generarne uno nuovo, grazie ad un procedimento on line guidato.

NOTE: si veda anche articolo Euroconference del 5.07.2018 «Fatturazione Elettronica: trasmissione post circolare 13/E», articolo Eutekne «Se non c’è IVA la e‐fattura deve riportare la natura dell’operazione» del 10.11.2018 e articolo Eutekne «Codice fiscale e partita iva controllabili sul portale ‘Fatture e Corrispettivi’» del 29.12.2018

Domanda nr. 5 – Cosa fare in caso di scarto della Fattura Elettronica?

Nei casi in cui la fattura è scartata (risulta quindi non emessa) l’emittente ha 5 giorni effettivi, non lavorativi per trasmettere al Sistema di Interscambio la fattura elettronica corretta senza incorrere in alcuna sanzione.

Con la circolare 13/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la fattura elettronica deve essere nuovamente inviata con la data ed il numero del documento originario. Qualora ciò non sia possibile occorre procedere alternativamente a:
  • l’emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SDI), “per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da SDI e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che
    documenta”. Tale fattura, afferma l’Agenzia, deve avere numero e data “coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SDI”, ossia deve seguire la consequenzialità della numerazione e della data (soluzione che riguarda i soggetti che non hanno possibilità di procedere all’invio di una fattura con medesimo numero e data);

 

  • l’emissione di una fattura nelle modalità di cui al punto precedente, ricorrendo ad un apposito sezionale che presenti una specifica numerazione e che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratti di un documento rettificativo di una fattura precedentemente scartata. Ciò che appare singolare è che in tale sezionale non necessariamente deve esservi una consequenzialità di numerazione delle fatture, ma vanno indicate con protocolli successivi solo le fatture riemesse: “Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse, in data successiva, in luogo della n. 1 (nell’esempio fatto) prima scartata dal SDI. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SDI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’apposito sezionale.”

NOTE: si veda anche quesiti Il Sole 24 ore – «l’esperto risponde» n. 38/2018 del 1.10.2018