Fatturazione Elettronica: altre domande più ricorrenti

Domanda nr. 1 – Con la fatturazione elettronica del 2019 entro quando deve essere effettuata la Conservazione Digitale a Norma (conservazione sostitutiva)?

La conservazione della fattura elettronica deve avvenire entro il terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa. Per i soggetti con anno solare, relativamente alle fatture emesse nel 2019, l’obbligo di conservazione dovrà essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021 qualora il termine per l’invio della dichiarazione dei redditi rimanga il 31 ottobre.

Domanda nr. 2 – Per quanto tempo la fattura rimane disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate?

Il cessionario o committente potrà accedere all’Area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate per acquisire la fattura che sarà disponibile fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.

Domanda nr. 3 – Se una fattura viene scartata e devo re-inviarla, posso usare lo stesso nome del file scartato?

La numerazione presente nel nome del file non segue la numerazione delle fatture, sono due criteri diversi. Il nome del file ha una numerazione relativa alla generazione progressiva del file e prevede una combinazione alfanumerica. Il numero del documento (campo «numero fattura» all’interno dell’XML) segue, invece, il progressivo di emissione. Se una fattura deve essere rinviata a seguito di rifiuto da parte del Sistema di interscambio, il numero della fattura sarà uguale (ove possibile) ma il nome del file dovrà avere lo stesso nome di quello precedentemente inviato, con una modifica nel progressivo univoco che sarà comunque differente da quello scartato.

I file XML possono essere tranquillamente inviati con il nome del file che viene generato in automatico, anche se non è sequenziale. Appoggiandosi ad una software house il nome del file sarà attribuito in modo automatico senza che l’onere sia a carico del contribuente stesso.

Domanda nr. 4 – Quali sono i dati obbligatori da inserire nella Fattura Elettronica?

La fattura elettronica, pur contenendo, in ragione della sua particolare natura, una serie di informazioni specifiche non presenti nel documento cartaceo (ad esempio il c.d. «Codice Destinatario»), deve riportare tutte le indicazioni stabilite nell’art. 21 del DPR 633/72 o, nel caso di fattura semplificata, nell’art. 21‐bis del medesimo decreto.

Il DL 119/2018 ha recentemente modificato l’art. 21 introducendo la lettera g‐bis) collegata alla possibilità prevista nel Decreto stesso che la fattura venga emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione. Tali previsioni normative, che entreranno in vigore dal 1 luglio 2019, permetteranno di superare l’impasse dell’emissione della fattura entro le ore 24 del medesimo giorno a quello di effettuazione dell’operazione.

La modifica all’art. 21 ha riguardato, dunque, l’inserimento tra i dati obbligatori da indicare nella fattura della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero quella in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa da quella di emissione della fattura. Pertanto, se ci si avvale del maggior termine per l’emissione della fattura, bisognerà fornire il dato nella stessa.

Ulteriori dati obbligatori da inserire nella fattura elettronica sono quelli previsti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 89757 del 30.04.2018 al fine di permettere la corretta trasmissione della stessa (ad esempio il Codice Destinatario o l’indirizzo PEC).